Corte di cassazione, sentenza 2 luglio 2015 n. 13575
Il contratto collettivo dei giornalisti impone la preventiva informazione e il confronto dell’editore col comitato di redazione anche in caso di licenziamento individuale di un giornalista per giustificato motivo oggettivo, consistente in ragioni organizzative.
Un giornalista era stato licenziato in quanto era stato definitivamente soppresso il periodico di cui era capo-redattore. Impugnato dal dipendente il licenziamento, la Corte, attraverso una articolata lettura delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, in particolare degli artt. 34, lett. d) e 4, secondo comma, dello stesso, conclude con l’importante affermazione di principio di cui sopra, confermando pertanto, nel caso di specie, la sentenza di appello che aveva annullato il licenziamento in quanto intimato senza la preventiva informativa dell’editore al comitato di redazione e il conseguente confronto con lo stesso, utili al fine di verificare la possibilità di utilizzare il giornalista in altra testata del gruppo editoriale. – Sezione: rapporto di lavoro