Corte di cassazione, sentenza 2 novembre 2018 n. 28034
Anche in caso di chiusura graduale dell’azienda il datore di lavoro deve comunicare i criteri di scelta dei diversi tempi di operatività del licenziamento collettivo di tutti i dipendenti.
Nel caso esaminato, si era verificato altresì un ritardo di mesi nella comunicazione alle OO.SS. e all’Ufficio del lavoro del criterio di scelta dei lavoratori licenziati, ritardo giustificato dall’impresa col rilevare che in caso di chiusura integrale dell’azienda tale comunicazione serviva unicamente alla verifica dell’effettività della stessa. La Corte ribadisce viceversa la regola secondo la quale tale comunicazione deve essere comunque tempestiva (non oltre sette giorni dai licenziamenti), pena l’inefficacia del licenziamento. – Sezione: rapporto di lavoro