Corte di cassazione, sentenza 20 febbraio 2018 n. 4080
Anche nelle scuole paritarie l’abilitazione all’insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro col personale docente.
Dichiarando nullo per difetto del presupposto della temporaneità il termine apposto a un contratto di lavoro di un docente di scuola paritaria privata, i giudici di merito avevano, nel caso in esame, convertito il contratto di lavoro a tempo indeterminato, affermando che nessuna norma di legge vieta alle scuole private paritarie di assumere a tempo indeterminato personale docente non abilitato. Ripercorrendo il quadro normativo che regola l’insegnamento nelle scuole paritarie, la Cassazione afferma viceversa che l’abilitazione costituisce requisito di validità del contratto di lavoro d’insegnamento, sicché l’accertamento della nullità del termine apposto a un contratto di lavoro con docente privo dell’abilitazione ne determina l’integrale nullità, con esclusione della sua prosecuzione come contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Sezione: rapporto di lavoro