Corte di cassazione, sentenza 20 maggio 2016 n. 10543 – L’improcedibilità del giudizio nei confronti di un debitore solidale fallito non impedisce la prosecuzione dello stesso nei confronti degli altri condebitori nella sede giudiziaria ordinaria.

20 Maggio 2015

Salvo diversa disposizione di legge o contrattuale il buono-pasto aziendale non ha natura retributiva, ma di mera agevolazione di carattere assistenziale.
Il committente che paga il t.f.r. ai dipendenti dell’appaltatore fallito, in quanto solidalmente obbligato con questo, non ha diritto alla surrogazione nei diritti del lavoratore nei confronti del Fondo si garanzia INPS.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La prima regola (di natura processuale) deriva dall’autonomia di ciascuna delle obbligazioni solidali nei confronti del creditore ed è pertanto costantemente affermata dalla Cassazione. Uniforme è altresì l’orientamento di cui è espressione la seconda regola (attinente al rapporto di lavoro), qui declinata con riguardo ad una ipotesi in cui la contrattazione aziendale modulava l’importo dei buoni alle ore di prestazione, senza peraltro ulteriori connotazioni di carattere retributivo. Con la terza massima (di natura previdenziale), la Corte si discosta invece motivatamente da un precedente della medesima sezione del 2011.
Sezione: varie.