Corte di cassazione, sentenza 20 ottobre 2015 n. 21266
In caso di conversione di un contratto di lavoro a termine stipulato prima del 25 giugno 2015 è applicabile l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32 della L. n. 183 del 2010 e non quella di cui all’art. 28 del D. Lgs. n. 81 del 2015, che riguarda i contratti stipulati dopo tale data.
Le due discipline divergono per piccoli particolari: a) l’indennità non è più commisurata all’”ultima retribuzione globale di fatto”, ma all’”ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” (che in concreto può essere inferiore) e b) la riduzione dell’indennità legata all’eventuale stipula di contratti collettivi che prevedono l’assunzione stabile di personale già assunto a termine fa riferimento a contratti collettivi in genere, mentre la legge precedente parlava di contratti stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. La Corte stabilisce che la seconda disciplina non è retroattiva e si applica unicamente in caso di conversione di contratti a termine successivi all’entrata in vigore del decreto citato (uno di quelli delegati dal Jobs act).
Sezione: rapporto di lavoro