Corte di cassazione, sentenza 21 gennaio 2016 n. 1066
Anche per gli insegnati della religione cattolica nelle scuole materne comunali vale la regola dell’annualità dell’incarico, automaticamente rinnovabile.
Il Comune negava l’applicabilità di tale regola, stabilita dall’art. 309 D. Lgs. n. 297 del 1994, attribuendo ogni anno l’incarico solo da ottobre (o da novembre) a giugno ed erogando un trattamento retributivo commisurato alle sole giornate lavorative. La Corte ribadisce, anche per le scuole del Comune e nonostante che il relativo C.C.N.L. nulla preveda al riguardo, la regola, derivante dagli accordi del 1984 tra Stato Italiano e Santa Sede, secondo cui l’insegnamento della religione cattolica è assicurato in ogni scuola, salvo l’università, mediante incarichi annuali, previa intesa con l’ordinario diocesano, a insegnanti che appartengono al corpo docente con parità di diritti e di doveri. – Sezione: rapporto di lavoro