Corte di Cassazione, sentenza 21 luglio 2022, n. 22861

21 Luglio 2022

L’elusione del carattere temporaneo del lavoro interinale va accertata anche in base alle varie missioni presso il medesimo utilizzatore succedutesi nel tempo, indipendentemente dalla tempestiva impugnazione di ciascuna di esse.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Dopo aver lavorato, tra il 2008 e il 2016, per oltre 65 mesi presso la medesima impresa, in forza di dieci successivi contratti di somministrazione a tempo determinato, un lavoratore aveva agito giudizialmente per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società utilizzatrice. Tribunale e Corte d’appello avevano rigettato le domande del lavoratore, rilevando, da un lato, che per tutti i contratti antecedenti all’ultimo, l’accertamento richiesto dal lavoratore risultava precluso dal fatto che la prima impugnativa stragiudiziale era stata proposta solo a maggio 2016, oltre il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall’art. 32, co. 4, lett. d), l. 183/10; dall’altro lato, che l’ultimo contratto, l’unico impugnato tempestivamente dal lavoratore, doveva considerarsi legittimo, essendo stato concluso sotto il vigore del d.lgs. 81/15, che non richiede l’indicazione di causali giustificative, né prevede limiti di durata per i contratti di somministrazione a tempo determinato. Le valutazioni dei giudici di merito non superano il vaglio di legittimità della Corte di Cassazione, la quale, nell’accogliere il ricorso del lavoratore, osserva anzitutto che il carattere temporaneo del lavoro tramite agenzia interinale, sebbene non espressamente previsto dal d.lgs. 81/15, deve tuttavia considerarsi un requisito implicito e strutturale di questa tipologia contrattuale, in conformità con quanto stabilito dalla Direttiva 2008/104, alla quale i giudici nazionali sono tenuti a fare riferimento in virtù del principio di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione. Da tale principio la Cassazione fa quindi discendere l’onere in capo al giudice di merito di verificare se, nel caso concreto, la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l’impresa utilizzatrice abbia costituito il mezzo col quale eludere la regola della temporaneità. Tale verifica, che sarà compito del giudice del rinvio effettuare deve necessariamente tenere conto di tutti i contratti di somministrazione succedutisi nel tempo, ivi inclusi quelli per i quali è maturata la decadenza dell’impugnazione, rilevanti come circostanze fattuali utili a stabilire se, nel suo complesso, l’utilizzo del lavoratore tramite somministrazione si sia protratto per un tempo superiore a un limite di durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea.