Corte di cassazione, sentenza 22 aprile 2015 n. 8237
Nullo il patto di prova, se non serve per accertare davvero le qualità professionali del dipendente.
Un lavoratore licenziato per mancato superamento della prova, aveva sostenuto in giudizio la nullità del patto di prova, stipulato nonostante che il datore di lavoro conoscesse le sue qualità professionali e la sua personalità complessiva, avendo egli in precedenza lavorato per la medesima impresa e per un’impresa appaltatrice dalla prima, che con questa aveva operato nei medesimi locali. La Cassazione ha confermato l’annullamento del licenziamento, in quanto il patto di prova di cui l’impresa aveva dedotto il mancato superamento era da ritenersi nullo per mancanza della causa, consistente, da parte del datore, nell’accertamento delle capacità professionali e della personalità del dipendente. – Sezione: rapporto di lavoro