Corte di cassazione, sentenza 22 dicembre 2017 n. 30857
In caso di malattia professionale con esito letale imputabile a responsabilità penale del datore di lavoro, agli eredi è dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale depurato della componente “danno biologico” dell’indennizzo liquidato in vita dall’INAIL al lavoratore.
In un caso di decesso a seguito di malattia professionale attribuibile a responsabilità penale del datore di lavoro, in cui i giudici di merito avevano liquidato il danno non patrimoniale iure ereditatis senza tener conto che in vita la lavoratrice deceduta aveva ricevuto dall’INAIL l’indennizzo di legge comprendente anche una parte per il danno biologico subìto, la Corte ripercorre la disciplina civilistica del risarcimento delle conseguenze non patrimoniali dell’evento infortunistico in rapporto al sistema assicurativo INAIL.
Sezione: rapporto di lavoro.