Corte di cassazione, sentenza 22 febbraio 2021 n. 4673

22 Febbraio 2021

Ancora sull’onere di repechage in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in cui i giudici di merito avevano ritenuto correttamente svolto da parte dell’azienda il tentativo di repechage del lavoratore licenziando con l’esame delle sole posizioni lavorative da questi menzionate, la Corte, cassando la sentenza di merito che aveva respinto il ricorso, precisa che: 1 – l’eventuale indicazione da parte del lavoratore delle posizioni lavorative che potrebbe ricoprire in luogo di quella precedente, soppressa, non assolve il datore di lavoro dall’onere di verificare le possibilità di repechage del dipendente nell’abito dell’intera impresa; 2 – la relativa ricerca non può essere fondata sulla comparazione tra le caratteristiche esecutive delle mansioni, ma sulla omogeneità delle professionalità rispetto a quella coinvolta; 3 – e, infine, il repechage coinvolge anche mansioni inferiori nell’organigramma aziendale, purché compatibili con le competenze professionali del dipendente.