Corte di cassazione, sentenza 22 luglio 2019 n. 19661

22 Luglio 2019

Nullo e improduttivo di effetti il licenziamento per superamento del periodo di comporto, se quest’ultimo non è ancora trascorso.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, licenziando nel 2008 la propria dipendente per superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro aveva erroneamente computato anche le giornate di assenza per malattia riconosciute giudizialmente imputabili alla sua responsabilità, sicché il licenziamento era stato dichiarato nullo, con applicazione della tutela obbligatoria ex art. 8 l. n. 604/1966, avendo il datore di lavoro meno di sedici dipendenti. La Corte corregge invece il tiro, rilevando la specificità della disciplina del licenziamento per superamento del comporto, la cui violazione comporta la nullità dello stesso, con le normali conseguenze civilistiche connesse alla nullità, che sono quelle stabilite in caso d’inadempimento delle obbligazioni nei contratti con prestazioni corrispettive (messa in mora del datore di lavoro e risarcimento danni fino alla riammissione in servizio). Si ricorda che nel regime successivo, a partire dalla legge Fornero, la suddetta violazione comporta viceversa direttamente la reintegrazione.
Sezione: rapporto di lavoro