Corte di cassazione, sentenza 22 maggio 2015 n. 10618
Nullo il recesso in prova se le mansioni oggetto dell’esperimento sono significativamente diverse da quelle convenute col patto di prova.
La Corte ribadisce il proprio costante orientamento sulla nullità del recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova se le mansioni assegnate e valutate sono state diverse da quelle pattuite, in un caso in cui il patto di prova aveva ad oggetto mansioni di coordinamento di altri lavoratori e di capo contabile, mentre alla dipendente erano stai attribuiti compiti meramente esecutivi. La Corte dà continuità anche all’orientamento secondo cui in un caso siffatto, di assenza della causa dichiarata del recesso, alla nullità di quest’ultimo consegue l’applicazione della tutela di cui all’art. 18 S.L., ove ricorrano i relativi requisiti dimensionali. – Sezione: rapporto di lavoro