Corte di cassazione, sentenza 22 ottobre 2015 n. 21499
L’assenza dal lavoro per l’infortunio occorso durante un’aspettativa sindacale non concorre alla formazione del relativo periodo di comporto.
Un dipendente era stato licenziato per superamento del periodo di comporto previsto in caso di assenza per infortunio. Nel giudizio di impugnazione del licenziamento il lavoratore sosteneva che una parte delle sue assenze era dovuta a un infortunio occorsogli mentre era in aspettativa sindacale e pertanto esse non andavano computate ai fini del superamento del comporto. La Cassazione conferma tale difesa, in considerazione del fatto che durante il periodo di aspettativa sindacale il rapporto di lavoro è sospeso e che, a seguito di un intervento del 2002 della Corte costituzionale, il dipendente è assicurato all’INAIL dal sindacato, che paga i relativi contributi.
Sezione: rapporto di lavoro