Corte di cassazione, sentenza 23 aprile 2015 n. 8286
La genericità della causale del contratto di lavoro conseguente alla fornitura di lavoro temporaneo di cui all’art. 1 della L. n. 196 del 1997 determina l’istaurazione del rapporto di lavoro comunque a tempo indeterminato col fruitore delle prestazioni, effettivo datore di lavoro.
La Corte ribadisce in proposito la propria giurisprudenza con riferimento alla disciplina antecedente al D. Lgs. n. 276/2003, richiamando altresì e aderendo all’orientamento giurisprudenziale favorevole all’applicazione dell’art. 32, quinto comma L. n. 183/2010 (indennità forfettaria in luogo del risarcimento danni) in ogni ipotesi di ricostruzione di un rapporto di lavoro avente in origine un termine illegittimo; e pertanto anche nel caso di conversione del contratto tra fornitore e utilizzatore di lavoro temporaneo a tempo determinato in uno tra lavoratore e utilizzatore della prestazione a tempo indeterminato. – Sezione: rapporto di lavoro