Corte di cassazione, sentenza 23 gennaio 2015 n. 1262

23 Gennaio 2015

La decisione dell’impresa di sopprimere il posto di lavoro di un dipendente è insindacabile unicamente se risulti effettiva e non pretestuosa.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

I giudici di merito investiti dell’impugnazione di un licenziamento individuale per soppressione del posto di lavoro avevano affermato l’insindacabilità della relativa decisione aziendale. La Corte di legittimità ha viceversa censurato il mancato accertamento della genuinità di tale decisione da parte della Corte d’appello (alla quale ha pertanto rinviato il giudizio per una nuova valutazione), rilevando come risultasse denunciata in atti una serie di circostanze di fatto dalle quali avrebbe potuto desumersi la strumentalità della stessa, in quanto finalizzata unicamente all’espulsione del dipendente.
Sezione: rapporto di lavoro.