Corte di cassazione, sentenza 24 settembre 2015 n. 18786

23 Settembre 2015

In caso d’intervento CIGS, i dipendenti possono contestare in giudizio la sospensione dal lavoro se non preceduta dalla preventiva comunicazione ai sindacati, ai fini dell’esame congiunto, dei criteri specifici che l’impresa intende seguire nell’individuazione dei lavoratori da sospendere.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Precisa poi la Corte che anche un accordo raggiunto col sindacato, pur in assenza della predetta comunicazione preventiva, non vale a sanare l’illegittimità della sospensione, a meno che esso presenti i caratteri di specificità prescritti per la comunicazione preventiva. L’orientamento così espresso sembra essere ormai quello consolidato in cassazione, rappresentando lo sviluppo di quanto affermato dalle sezioni unite della Corte con la sentenza n. 302/2000. Di particolare interesse nella sentenza in esame è l’affermazione del privilegio accordato dal legislatore alla rotazione rispetto ad altri criteri e alla necessità che nella relativa comunicazione preventiva essi debbano essere specifici. In applicazione delle regole enunciate, la Corte conferma la valutazione dei giudici di merito di genericità (e quindi d’illegittimità della sospensione) dell’affermazione nell’accordo sindacale, raggiunto pur in assenza di preventiva comunicazione, che la scelta del personale da sospendere sarebbe avvenuta sulla base delle effettive esigenze tecnico-produttive e che la rotazione non avrebbe riguardato alcune categorie di lavoratori (chi avesse accettato la sospensione e quelli prossimi alla pensione), per cui non era comprensibile se ci sarebbe stata la rotazione, chi avrebbe riguardato e secondo quali criteri.
Sezione: rapporto di lavoro