Corte di cassazione, sentenza 25 gennaio 2016 n. 1248
Costituisce abuso del diritto, sanzionabile disciplinarmente, l’abnorme utilizzazione di istituti a tutela dei lavoratori per ottenere un trasferimento di sede non dovuto.
Una lavoratrice pubblica, dopo che le era stato negato un trasferimento di sede, in quanto contrattualmente legata per 5 anni alla Regione di assunzione, aveva iniziato a bombardare la direzione dell’ufficio, oltre che reiterando ripetutamente la richiesta di trasferimento, anche con una serie abnorme di istanze, richieste, diffide, denunce, minacce, messe in mora etc. riguardanti le più diverse materie inerenti la disciplina del lavoro, che i giudici hanno ritenuto esclusivamente finalizzate a determinare un forte disagio organizzativo all’Ufficio di appartenenza, per ottenere il trasferimento non dovuto. Il licenziamento disciplinare che ha sanzionato tale complessivo comportamento è stato pertanto ritenuto giustificato. – Sezione: rapporto di lavoro.