Corte di cassazione, sentenza 25 giugno 2015 n. 13158
La violazione di un obbligo contrattuale del lavoratore non giustifica sempre il licenziamento, occorrendo che si tratti di un inadempimento grave, per le sue modalità oggettive e soggettive e per il contesto in cui si è verificato.
La regola, relativa alla disciplina dei licenziamenti antecedente alla riforma Fornero e al Jobs Act, trova qui applicazione nel caso di un infermiere professionale dipendente da un ospedale pubblico, che aveva altresì svolto la propria attività, per poco più di 20 ore mensili, presso un centro privato convenzionato col S.S.N. Mentre la Corte d’appello aveva dichiarato legittimo il licenziamento, la Cassazione rileva che non era stato tenuto conto, in particolare, nella valutazione della gravità della violazione, delle esistenti possibilità di deroga al divieto di svolgere altre attività (deroga infatti conseguita per un periodo successivo) e della modestia dell’impegno “esterno” del lavoratore, per di più in orario che non incideva sulla regolarità del servizio “interno”, mentre non si era valutato se dalla condotta censurata fosse derivato un danno o pericolo effettivo all’azienda, se esistessero circostanze aggravanti o attenuanti, quali fossero i precedenti disciplinari del lavoratore etc. – Sezione: rapporto di lavoro