Corte di cassazione, sentenza 25 maggio 2016 n. 10839

25 Maggio 2016

Il ritardo nella contestazione disciplinare o nell’irrogazione della sanzione deve essere specificatamente giustificato dal datore di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, il fatto (accettazione nella medesima giornata da parte di una dipendente di banca di tre bonifici non firmati da clienti per un beneficiario in condizioni di credito sofferente) era stato contestato dopo quasi due anni e il licenziamento disciplinare era seguito dopo tre mesi dalle giustificazioni. La pronuncia è interessante perché, pur ribadendo l’orientamento consolidato della Corte secondo cui l’immediatezza della contestazione e la tempestività della sanzione disciplinare vanno intesi in senso relativo, potendo essere influenzate dal ritardo nella denuncia del fatto, dalla complessità dell’indagine relativa, dalle stesse giustificazioni del dipendente, non si accontenta di una generica giustificazione del ritardo, legata ad es., per la contestazione, alla complessità della organizzazione aziendale o simili, ma richiede da parte del datore di lavoro la dimostrazione della concreta scansione temporale dell’accertamento che giustificherebbe il ritardo, dalla prima segnalazione dell’irregolarità contestata alla successiva attività di acquisizione ed esame della relativa documentazione. – Sezione: rapporto di lavoro