Corte di cassazione, sentenza 25 marzo 2019 n. 8292

25 Marzo 2019

Sulla liquidazione dei danni agli eredi in un caso di decesso del lavoratore, ascrivibile alla responsabilità del datore di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso in esame, si era trattato del decesso di quattro lavoratori a seguito di mesotelioma pleurico contratto lavorando in un ambiente esposto all’aspirazione di fibre di amianto. Dopo un’analisi accurata della propria giurisprudenza in tema di responsabilità datoriale per gli eventi lesivi conseguenti all’esposizione all’amianto, la Corte ricorda che, in caso di decesso derivante da illecito, non esiste un danno da perdita della vita, come danno biologico permanente al 100% trasmissibile agli eredi, ma un danno biologico da invalidità temporanea assoluta, se la morte sopravvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo e un danno morale terminale se in tale intervallo la vittima sia stata cosciente dello spegnersi della propria vita. Ambedue tali danni sono trasmissibili agli eredi e, mentre il primo va liquidato in base alle tabelle elaborate in tema d’invalidità temporanea, la liquidazione del secondo deve affidarsi a un criterio equitativo puro, liberamente correlato alle circostanze del caso concreto e che sappia tener conto dell’enormità del pregiudizio.
Sezione: rapporto di lavoro