Corte di cassazione, sentenza 25 settembre 2015 n. 19039

25 Settembre 2015

Sulla legittimità del trasferimento del lavoratore per incompatibilità ambientale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Anche sulla scia di leggi e contratti collettivi disciplinanti il trasferimento di particolari categorie del pubblico impiego (ad es. gli insegnati), la giurisprudenza di cassazione ammette pacificamente la legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale (cfr. ad es. Cass. n. 24775/2013), inquadrandolo nella disciplina di cui all’art. 2103 cod. civ.. Di tale impostazione è un eco anche nella sentenza in argomento, che affronta un caso particolare, quello di un dipendente di una Provincia assunto nel 1999, che nel 2006 si era trovato in una situazione di incompatibilità ambientale nell’ufficio in cui operava. Per superare in qualche modo l’impasse, le parti del rapporto si erano accordate nel senso che se il lavoratore fosse riuscito a ricostruire un ambiente sereno entro sei mesi, non sarebbe stato trasferito ad altro reparto. Trascorsi nove mesi, la Provincia, costatato che la situazione ambientale non era mutata, aveva proceduto al trasferimento del dipendente, il quale aveva allora sostenuto in giudizio che all’accordo del 2006 era applicabile la disciplina del patto di prova, per cui scaduti i sei mesi, egli non poteva più essere trasferito. La Corte si limita a rilevare che alla fattispecie non è sicuramente applicabile la disciplina del patto di prova.
Sezione: rapporto di lavoro.