Corte di cassazione, sentenza 26 luglio 2016 n. 15441
Abbandono del posto di lavoro e allontanamento temporaneo dallo stesso: differenze.
Nel cassare la sentenza che aveva ricondotto alla meno grave fattispecie di allontanamento temporaneo dal posto di lavoro il fatto di un vigilante che si era allontanato per poco più di cinque minuti per comprare un giornale, la Corte precisa che l’elemento oggettivo della fattispecie “abbandono” prescinde dalla durata dello stesso e si qualifica per la maggiore intensità dell’inadempimento all’obbligo [nella specie] di sorveglianza (con la necessità quindi di valutare, ad es., se sono state adottate le cautele per mettere il bene vigilato in sicurezza), mentre l’elemento soggettivo consiste nella semplice coscienza e volontà della condotta, indipendentemente dalle finalità perseguite. – Sezione: rapporto di lavoro.