Corte di cassazione, sentenza 27 gennaio 2015 n. 1478
Al dirigente pubblico licenziato illegittimamente è dovuta la reintegrazione, di cui all’art. 18 S.L., nel rapporto dirigenziale di base, mentre al connesso incarico temporaneo di funzioni dirigenziali è applicabile la disciplina del contratto a termine.
Come è noto, nel lavoro contrattualizzato del dirigente pubblico sono distinguibili il rapporto dirigenziale a tempo indeterminato – cui si accede mediante concorso pubblico – e il successivo conferimento di un incarico di funzione dirigenziale, che ha una durata limitata nel tempo, è rinnovabile e può essere sostituito alla scadenza con un incarico diverso o dar luogo alla collocazione del dirigente in posizione di disponibilità. Nel ribadire che anche a tale rapporto di lavoro è applicabile, in caso di licenziamento (qui disciplinare) invalido, la reintegrazione di cui all’art. 18 L. n. 300 del 1970, la Corte precisa che questa riguarda il rapporto sottostante, quello a tempo indeterminato istituito a seguito di concorso pubblico per l’assunzione nella qualifica dirigenziale, mentre al successivo incarico temporaneo di funzione dirigenziale è applicabile la disciplina (ripristinatoria e/o risarcitoria) del rapporto a termine illegittimamente interrotto prima della scadenza.
Sezione: Rapporto di lavoro.