Corte di Cassazione, sentenza 27 giugno 2022, n. 20530

27 Giugno 2022

Deve qualificarsi come ritorsivo il licenziamento del giornalista che rivendica la regolarizzazione del rapporto di lavoro

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Dopo aver lavorato per una casa editrice per cinque anni in forza di un contratto di collaborazione autonoma, un giornalista aveva trasmesso al datore di lavoro una lettera raccomandata rivendicando la natura subordinata del rapporto e il proprio diritto a essere inquadrato come redattore. Sei giorni dopo aver ricevuto la lettera, l’editore aveva comunicato al lavoratore il recesso dal contratto di collaborazione. In sede di giudizio, il Tribunale e la Corte d’appello hanno riconosciuto la natura subordinata del rapporto, ma, mentre il giudice di primo grado ha considerato il licenziamento illegittimo solo per difetto di motivazione, il giudice di secondo grado ha invece qualificato il recesso come ritorsivo, ritenendo che la scelta della società di interrompere la collaborazione costituisse una reazione alle rivendicazioni del giornalista, e non – come invece sostenuto dall’editore – una soluzione dettata dalla necessità di far fronte a una (pur dimostrata) situazione di crisi aziendale. La Cassazione, nel confermare la decisione della Corte d’appello, afferma che bene ha fatto il giudice di merito a presumere il carattere ritorsivo del recesso visto il ristrettissimo lasso temporale intercorso tra l’invio della raccomandata con cui il lavoratore aveva chiesto la regolarizzazione del rapporto e la comunicazione del recesso da parte del datore di lavoro.