Corte di cassazione, sentenza 27 ottobre 2015 n. 21875

27 Ottobre 2015

E’ illegittimo il licenziamento di un dipendente solo perché rifiuta la trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Viceversa, secondo la Corte (che richiama al riguardo l’art. 5 dell’ora abrogato D. Lgs. n. 61 del 2000 e la direttiva comunitaria sul lavoro a tempo parziale), il datore di lavoro deve in tale situazione dimostrare l’esistenza di esigenze produttive che rendevano inutile in maniera stabile la permanenza a tempo pieno del rapporto di lavoro. Nel caso esaminato, la Corte ha cassato la sentenza di merito che non aveva adeguatamente valutato se le esigenze indicate dalla datrice di lavoro – calo dell’attività per la scadenza di una convenzione con il S.S.N. – fossero permanenti o dipendessero da un mero ritardo nel rinnovo della convenzione, come sostenuto dal lavoratore col dedurre che il rinnovo c’era poi stato tre mesi dopo il licenziamento.
Sezione: rapporto di lavoro