Corte di cassazione, sentenza 27 settembre 2016 n. 18942

27 Settembre 2016

Il compenso aggiuntivo previsto dal C.C.N.L. autonomie locali per l’attività prestata in giornate festive infrasettimanali o destinate al riposo (art. 24) non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro in turno nei giorni festivi prevista dal medesimo contratto (art. 22).

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Secondo il costante orientamento interpretativo della Corte, infatti, mentre il primo compensa il disagio derivante da una prestazione svolta oltre il normale orario di lavoro, la seconda riguarda l’ipotesi della cadenza di un giorno festivo nello svolgimento in turno del normale orario di lavoro. Ne consegue che quando, come nel caso di specie, il turno relativo al normale orario di lavoro cada in una giornata festiva spetta unicamente la seconda maggiorazione. – Sezione: rapporto di lavoro