Corte di cassazione, sentenza 28 agosto 2018 n. 21265
Applicabile la tutela reintegratoria ex legge Fornero al lavoratore licenziato per un fatto diverso da quello indicato nella lettera di contestazione.
La regola viene affermata in un caso in cui al lavoratore era stata contestata l’assenza ingiustificata per tre giorni prevista da una norma del contratto collettivo come causa di licenziamento e al quale il licenziamento era stato viceversa motivato con riguardo a una diversa norma contrattuale che prevedeva il licenziamento in caso di recidiva in precedenti mancanze disciplinari. La Corte valuta una tale discrepanza non come violazione della procedura disciplinare, che comporta una tutela meramente indennitaria, ma come vera e propria “insussistenza del fatto contestato”, che, a norma del 4° comma dell’art. 18 S.L., come modificato dalla legge Fornero, comporta la tutela reintegratoria c.d. minore (quanto al limite delle mensilità di retribuzione da risarcire)
Sezione: rapporto di lavoro