Corte di cassazione, sentenza 28 marzo 2022 n. 9931
Un caso particolare di licenziamento per giusta causa.
Secondo il C.C.N.L. Area dirigenza medico-sanitaria pubblica, “le molestie personali anche a carattere sessuale” sono sanzionate con la sospensione del rapporto di lavoro per un massimo di sei mesi. Ed è noto che nell’ambito della disciplina dell’art. 18 S.L., come modificata dalla legge “Fornero”, l’illecito disciplinare che il contratto collettivo sanziona con una misura conservativa non può dal luogo a licenziamento. Tuttavia, la Corte del presente giudizio, aderendo a un indirizzo prevalente, ritiene che in alcuni casi (come in quello considerato) il contratto collettivo non comprenda nella fattispecie tipicizzata, come nel caso di “molestie anche di carattere sessuale” anche i comportamenti di maggiore gravità, rimettendo al giudice di merito la relativa valutazione. Una tale ipotesi di particolare gravità, secondo la Corte, ricorre nel caso in esame, in cui un medico psichiatra di un’ASSL aveva reiteratamente ricercato un’indesiderata relazione di carattere sessuale con una paziente, con ciò violando altresì fondamentali obblighi deontologici e incrinando irreparabilmente nell’Azienda la fiducia sulla corretta prosecuzione del rapporto di lavoro.