Corte di cassazione, sentenza 28 ottobre 2016 n. 21894

28 Ottobre 2016

Il datore di lavoro che affida lavori all’interno dell’azienda a terzi (imprese o lavoratori autonomi), risponde dell’infortunio da questi causato se non prova di avere verificato l’idoneità del terzo e concorso alla prevenzione del rischio connesso all’attività affidata.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La regola viene ribadita dalla Corte, nel regime di cui al D. Lgs. n. 626/1994, in un caso in cui dell’infortunio i giudici di appello avevano ritenuto responsabile il solo terzo appaltatore, assolvendo il datore di lavoro sulla base della considerazione che non avrebbe potuto essergli imputata una scarsa vigilanza, avendo la macchina, manovrata dal terzo, che aveva ucciso il dipendente mostrato segni di mal funzionamento solo pochi minuti prima dell’infortunio. La Corte cassa la sentenza, invitando i giudici di merito a valutare se il datore di lavoro aveva fornito la prova di avere verificato preventivamente l’idoneità professionale e tecnica del terzo e di avere concorso alla prevenzione, anche informando i lavoratori del rischi connessi alla lavorazione. – Sezione: rapporto di lavoro.