Corte di cassazione, sentenza 28 ottobre 2021 n. 30490
La decadenza di cui all’art. 6 l. n. 604/1966 e successive modifiche si applica solo quando esiste un atto scritto da impugnare, salvo diverse disposizioni di legge.
Com’è noto, l’art. 32 della l. n. 183/2010, che modifica l’art. 6 L. n. 604/1966 in materia d’impugnazione del licenziamento, stabilisce che la relativa disciplina si applica, tra l’altro, quando “si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”. Il lavoratore assunto da un appaltatore, il quale aveva agito in giudizio sostenendo l’esistenza di un’intermediazione fittizia e quindi chiesto l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro col committente, si era visto respingere la domanda per aver agito stragiudizialmente otre il termine di 60 giorni di cui alla legge citata, secondo i giudici di merito decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro. La Corte cassa la sentenza affermando che per potersi attivare la decadenza del citato art. 32, deve esistere un atto scritto del vero datore da impugnare. Salvo diversa specifica disposizione di legge.