Corte di cassazione, sentenza 29 aprile 2021 n. 11338

29 Aprile 2021

Sulle retribuibilità, per gli addetti al servizio di trasporto in concessione, del tempo occorrente per spostarsi da un luogo a un altro per prendere servizio e per tornare a servizio compiuto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

L’art. 17, lett. c) del R.D.L. n. 2328/1923, relativo agli addetti al servizio di trasporto in concessione, prevede che “si computa come effettivo… la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio o con mezzo proprio, in viaggi comandati da una località all’altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto”. Alcuni addetti al trasporto, poiché iniziavano e terminavano servizio in luoghi diversi, avevano chiesto il suddetto trattamento. La Corte, ribadendo il proprio costante orientamento, interpreta la norma nel senso che deve essere retribuito il percorso che il datore di lavoro comanda di effettuare da un determinato luogo (ad es. il deposito) a quello di servizio (quello del cambio tra addetti) e per tornare a servizio compiuto.