Corte di cassazione, sentenza 29 dicembre 2015 n. 26005

29 Dicembre 2015

Se il contratto collettivo prevede due distinti periodi di comporto per gli infortuni e per le malattie, l’assenza per malattia che succeda, senza soluzione di continuità, a un’assenza per infortunio comporta la decorrenza di un diverso periodo di comporto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, per di più, la diversa qualificazione di una parte dell’unitario periodo di assenza come di malattia era avvenuta al opera dell’INAIL successivamente al licenziamento per superamento del periodo di comporto per infortunio, che il datore di lavoro aveva in buona fede ritenuto riguardare tutto il periodo. Contrastando le difese del datore di lavoro, la Cassazione: a) ha negato che, secondo il CCNL settore terziario, ai fini della considerazione separata dei due comporti, sia necessario che gli eventi che causano rispettivamente l’assenza per infortunio e quella per malattia siano scollegati anche sul piano temporale; b) ha escluso che la buona fede del datore di lavoro assuma rilievo sul piano dell’accertamento dei presupposti di un licenziamento per superamento del periodo di comporto. – Sezione: rapporto di lavoro