Corte di Cassazione, sentenza 29 dicembre 2021, n. 41892
Il datore di lavoro pubblico non è tenuto ad attendere l’irrevocabilità della sentenza penale di condanna, per riattivare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente.
Una dipendente del Ministero dello Sviluppo Economico era stata licenziata dopo essere stata condannata in primo grado per il reato di truffa ai danni dello Stato in relazione ad assenze ingiustificate dal lavoro occultate attraverso la falsa attestazione della presenza in servizio. La lavoratrice contesta il licenziamento, ritenendo che l’amministrazione, che aveva sospeso il procedimento disciplinare dopo essere stata informata dell’esistenza dell’indagine penale a carico della dipendente, non avrebbe potuto riattivarlo prima della conclusione definitiva del processo penale. La Corte di Cassazione, dopo aver evidenziato come l’art. 55 ter del d.lgs. 165/01 abbia reso la sospensione dell’azione disciplinare solo facoltativa in ragione della riconosciuta autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, rigetta il ricorso sulla base del principio sopra indicato.