Corte di cassazione, sentenza 29 marzo 2017 n. 8136
Il preannuncio a terzi del licenziamento disciplinare di un dipendente non ne determina la nullità.
Nel caso esaminato, un dirigente aveva impugnato il proprio licenziamento disciplinare, deducendo l’inosservanza del termine minimo di cinque giorni per l’irrogazione, in quanto, prima ancora che le sue giustificazioni pervenissero al datore di lavoro, questi aveva comunicato ad un terzo la propria intenzione di licenziarlo, poi pervenuta comunque a sua conoscenza). Secondo la Corte, viceversa, ai fini del rispetto del termine minimo di cinque giorni stabilito dall’art. 7 S.L. per l’irrogazione del licenziamento disciplinare, non rileva il fatto che l’intento negoziale di licenziare fuoriesca dall’intima sfera soggettiva in cui è maturato e venga in qualche modo conosciuto da altri, ma ciò che conta è che tale intento venga esternato e specificatamente diretto nei confronti del destinatario cui si vuole produrre il relativo effetto.
Sezione: rapporto di lavoro privato