Corte di cassazione, sentenza 29 novembre 2017 n. 28507 – Tutela professionale del pubblico dirigente.
Concorso di tutela indennitaria INAIL e tutela risarcitoria a carico del datore di lavoro negli infortuni e malattie professionali.
In un caso in cui a un dirigente medico ospedaliero era stato attribuito un incarico sostanzialmente fittizio, con svuotamento progressivo di compiti, la Corte ribadisce che in materia di dirigenza pubblica, se alla qualifica corrisponde unicamente l’attitudine all’assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e il dirigente non ha un diritto soggettivo a mantenere o conseguire un determinato incarico dirigenziale, nondimeno la P.A. non può, a suo insindacabile arbitrio, lasciare un dirigente senza incarico e senza compiti di tipo dirigenziale.
La controversia relativa alla deducibilità o meno di una parte dell’indennità INAIL dal risarcimento danni dovuto dal datore di lavoro per una malattia professionale a lui imputabile costituisce per la Corte l’occasione per una puntuale analitica illustrazione dei risultati interpretativi raggiunti nella complessa materia del concorso di tutela indennitaria e tutela risarcitoria per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Sezione: rapporto di lavoro pubblico