Corte di cassazione, sentenza 29 settembre 2015 n. 19300
29 Settembre 2015
La risoluzione da parte della preponente di alcuni contratti procacciati dall’agente non costituisce giusta causa di recesso di quest’ultimo per violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
Il recesso del committente da due contratti procacciati dall’agente (avvenuto nell’esercizio di poteri previsti in tali contratti) non viola, secondo la Corte, gli obblighi di correttezza e buona fede che gravano sul committente, il quale, a differenza del datore di lavoro nei confronti del lavoratore subordinato, non ha obblighi di salvaguardia dell’interesse dell’agente alla conservazione dei contratti da questi procurati, a difesa della sua professionalità. – Sezione: rapporto di agenzia