Corte di cassazione, sentenza 3 aprile 2018 n. 8141
Nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di compiti relativi a una determinata posizione organizzativa comporta il diritto a ricevere l’intero trattamento retributivo relativo.
Per ragioni di carenza di organico, un dipendente dell’INPS aveva di fatto ricoperto una determinata posizione organizzativa (istituita nell’ambito della più elevata categoria impiegatizia e connessa allo svolgimento di compiti di elevata responsabilità) e perciò aveva ottenuto in giudizio il pagamento delle relative differenze economiche, esclusa l’indennità di posizione che i giudici di merito avevano ritenuto connessa all’attribuzione formale di un incarico di posizione organizzativa. La Cassazione afferma viceversa che la mancanza o l’illegittimità del provvedimento di formale attribuzione dell’incarico non esclude il diritto di chi tale incarico ha pienamente svolto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente, ivi compreso quello accessorio (salva la frode o lo svolgimento dell’attività all’insaputa o contro la volontà dell’Ente). – Sezione: rapporto di lavoro