Corte di cassazione, sentenza 3 dicembre 2015 n. 24643
In assenza di diverse pattuizioni, il superminimo stabilito nel contratto di assunzione deve ritenersi assorbibile nei successivi miglioramenti retributivi.
La Corte ribadisce, in materia, il proprio orientamento (in un caso complicato dal fatto che il superminimo individuale era stato nel tempo inglobato dalla contrattazione collettiva in altro superminimo, esplicitamente assorbibile e assorbito a distanza di tempo in occasione del passaggio ad una qualifica superiore), facendo peraltro salva l’ipotesi di diverse pattuizioni individuali o collettive e quella della natura speciale del compenso aggiuntivo, collegato a particolari meriti o oneri lavorativi del dipendente, sul quale grava il relativo onere probatorio. – Sezione: rapporto di lavoro