Corte di cassazione, sentenza 3 febbraio 2020 n. 2365
Anche il licenziamento disciplinare dell’apprendista è assoggettato alle garanzie procedimentali di cui all’art. 7 S.L.
Nel caso esaminato – al quale era applicabile la disciplina dell’apprendistato antecedente a quella del D. Lgs. n. 167/2011 – il lavoratore aveva ricevuto, prima della scadenza del periodo di formazione, la disdetta anticipata dal contratto motivata da comportamenti negligenti. Qualificando quello di apprendistato come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato bifasico, che presenta la caratteristica per cui il datore di lavoro è libero, al termine della prima fase, di recedere dal contratto, mentre nel periodo precedente e in quello eventualmente successivo si applica la disciplina ordinaria dl rapporto di lavoro subordinato, la Corte ne trae la conseguenza che anche il licenziamento disciplinare antecedente la scadenza della fase di apprendistato è assoggettato alle garanzie di cui all’art. 7 S.L.
Sezione: rapporto di lavoro