Corte di cassazione, sentenza 3 luglio 2015 n. 13680

3 Luglio 2015

L’immutabilità della contestazione disciplinare non impedisce al datore di lavoro di prendere in considerazione anche fatti non contestati – e anteriori al biennio – a soli fini confermativi della significatività dei fatti contestati.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, un dipendente aveva reagito con un comportamento di insubordinazione ad un rilievo formulato dal datore di lavoro che lo accusava di essere rientrato in ritardo da un convegno. Contestata l’insubordinazione, il licenziamento che ne era seguito aveva fatto riferimento anche a precedenti analoghi episodi. Alla deduzione del lavoratore in giudizio di violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, la Corte ha ribadito che il principio è violato se vengono posti a base della sanzione fatti diversi da quello contestato, ma non quando altri fatti vengano ricordati a conferma della significatività dell’episodio contestato. – Sezione: rapporto di lavoro