Corte di cassazione, sentenza 3 novembre 2015 n. 22410
Malattia e inidoneità al lavoro: due cause diverse d’impossibilità della prestazione lavorativa.
Durante il periodo di assenza per malattia di un lavoratore, il datore aveva disposto non un controllo della malattia, ma un accertamento dell’idoneità al lavoro del dipendente. All’esito positivo di tale accertamento (il lavoratore era risultato idoneo), il datore lo aveva licenziato con la motivazione che la malattia denunciata doveva ritenersi insussistente. Il licenziamento è stato annullato, perché l’idoneità alla prestazione non esclude che il lavoratore possa essere temporaneamente malato. In proposito, la Corte ribadisce la diversità concettuale e di disciplina delle nozioni di malattia e d’inidoneità al lavoro. – Sezione: rapporto di lavoro.