Corte di cassazione, sentenza 3 novembre 2015 n. 22413
Il concorso di colpa del lavoratore infortunato non esclude o attenua la responsabilità del datore di lavoro che non abbia osservato le norme antinfortunistiche.
Un lavoratore era deceduto precipitando in una scarpata presso la quale stava lavorando. Nel conseguente giudizio promosso dai familiari ed eredi per il risarcimento dei danni, i giudici di merito, avendo accertato che il lavoratore, imprudentemente, non si era agganciato alla fune di trattenimento disponibile sulla sommità della scarpata, avevano assolto dalla domanda l’impresa, attribuendo la responsabilità esclusiva dell’infortunio allo stesso lavoratore. La Cassazione ribalta tale decisione, richiamando la propria giurisprudenza sulla responsabilità esclusiva dell’imprenditore che non osserva le norme antinfortunistiche anche in caso di concorso colposo del lavoratore infortunando e rilevando che, nel caso esaminato, il datore di lavoro aveva appunto violato il dovere di vigilanza circa il rispetto da parte del dipendente delle misure di prevenzione, rappresentate dall’aggancio di questi alla fune di trattenimento situata in cima alla scarpata. – Sezione: rapporto di lavoro