Corte di cassazione, sentenza 30 maggio 2019 n. 14797
Si considera a full time il part time nullo per difetto di forma scritta, ma la retribuzione piena spetta solo previa messa in mora del datore.
La decisione applica all’ipotesi di difetto di prova scritta del contratto di lavoro part time la regola generale secondo la quale la disciplina degli effetti della contrarietà del contratto a norme imperative stabilite a protezione del lavoratore prevede adattamenti volti ad evitare la nullità dell’intero contratto, quali la espulsione dal contratto della sola parte nulla o la sostituzione della clausola nulla con la norma imperativa di legge, con la conseguente sopravvivenza del contratto di lavoro, trasformato nella sua normale espressione e quindi, nel caso considerato, a full time. Ma, essendo in questo caso comunque mancata la prestazione intera, il lavoratore può chiedere il risarcimento danno commisurato alle retribuzioni corrispondenti al full time non corrisposte, ma deve allora costituire in mora il datore di lavoro nelle forme di cui all’art. 1217 cod. civ.
Sezione: rapporto di lavoro