Corte di cassazione, sentenza 31 gennaio 2020 n. 2315

31 Gennaio 2020

Anche un trasferimento d’azienda può essere oggetto di accertamento col rito “Fornero”, se funzionale alla dichiarazione di illegittimità di un licenziamento.
Il fatto che l’impresa subentrante in un appalto acquisisca i lavoratori del precedente appaltatore in ragione di un obbligo contrattuale non esclude l’applicazione dell’art. 2112 cod. civ. se il subentrante acquisisce altresì l’azienda.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, l’accertamento di un trasferimento di azienda era richiesto da alcuni dipendenti impugnando un licenziamento collettivo al fine di stabilire l’anzianità di servizio degli stessi, utilizzata dall’impresa come criterio di scelta del personale da licenziare. La Corte ribadisce, in proposito, che nell’ambito del rito speciale rientrano tutte le questioni che il giudice deve conoscere nel percorso necessario èer accertare l’eventuale illegittimità di un licenziamento ex art. 18 S.L. La sentenza aggiunge che comunque l’erronea scelta del rito non comporta la nullità del giudizio, salva la dimostrazione che ciò ha leso il diritto di difesa di una delle parti.
Anche la seconda massima è espressione di un orientamento interpretativo consolidato della suprema Corte.
Sezione: rapporto di lavoro