Corte di cassazione, sentenza 31 gennaio 2022 n. 2876
Il patteggiamento ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità e alla dichiarazione che l’imputato l’ha commesso.
In un giudizio d’impugnazione del licenziamento per falsa attestazione della presenza in ufficio di un dipendente della P.A. per la quale questi era stato destinatario di una condanna su richiesta delle parti (c. d. “patteggiamento”), il lavoratore aveva sostenuto che il patteggiamento non costituirebbe piena prova nel procedimento disciplinare, il quale deve svolgersi in maniera autonoma. Nel respingere la tesi difensiva, la Corte ribadisce il principio di cui alla massima, per cui, fermi restando i fatti, la loro illiceità e la responsabilità dell’autore, il procedimento disciplinare mantiene una propria autonomia, in particolare sotto il profilo della valutazione della gravità dei fatti e della proporzionalità della reazione espulsiva, nella prospettiva della continuità del rapporto di lavoro.