Corte di cassazione, sentenza 31 maggio 2016 n. 11250

31 Maggio 2016

Nella società in accomandita semplice, il socio accomandante assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali solo se compie attività gestoria vera e propria e non anche se svolge compiti esecutivi di decisioni altrui.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

In una causa d’impugnazione di licenziamento e di condanna a differenze retributive, i giudici di merito avevano condannato anche del socio accomandante della datrice di lavoro, società in accomandita semplice (il quale normalmente risponde delle obbligazioni sociali solo nei limiti della quota), sulla base del rilievo che quest’ultimo era sempre presente nel negozio della società, presso il quale il dipendente lavorava come commesso. Riaffermando il principio di cui alla massima, la Corte ribadisce che per attribuire anche al socio accomodante la responsabilità per le obbligazioni sociali è necessario che questi svolga per la società un’attività direttiva o direttamente dispositiva e non meramente esecutiva e invita i giudici di merito a rivalutare la situazione secondo questa indicazione.
Sezione: rapporto di lavoro.