Corte di cassazione, sentenza 31 marzo 2017 n. 8461
Contrasti sull’applicabilità del doppio termine di decadenza all’impugnazione dei contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore della legge che lo prevede.
All’interno della sezione lavoro della Corte si sta producendo un contrasto di orientamenti tra chi ritiene che il doppio termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento (60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 180 giorni per il ricorso al giudice) si applichi anche per i contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore della legge che prevede tali termini (24 novembre 2010) e chi invece limita l’estensione agli ordinari contratti a termine scaduti. E’ auspicabile che il contrasto, insorto nel 2016 e ribadito dalla sentenza in esame rispetto all’orientamento precedente, venga rapidamente risolto, eventualmente anche con l’intervento delle sezioni unite civili della Corte.
Sezione: rapporto di lavoro privato