Corte di cassazione, sentenza 4 febbraio 2015 n. 2015

4 Febbraio 2015

Senza assunzione del rischio d’impresa (mediante partecipazione anche alle perdite) e senza ingerenza o controllo sulla gestione, l’associato in partecipazione è in realtà un lavoratore subordinato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel ribadire il principio più volte affermato, la Cassazione aggiunge che la riconducibilità all’uno o l’altro tipo di rapporto comporta un’indagine complessiva diretta a cogliere, nel concreto svolgimento della prestazione, la prevalenza degli elementi caratterizzanti l’uno o l’altro contratto. Nel caso di specie, la prevalenza della subordinazione è stata ritenuta derivare dal fatto che gli associati dovessero osservare un preciso orario di lavoro, dipendessero dalle direttive e fossero soggetti al controllo dell’associante, non avessero alcuna ingerenza nella gestione dell’impresa e percepissero una retribuzione legata agli utili, con un minimo garantito mensile.
Sezione: rapporto di lavoro