Corte di cassazione, sentenza 4 luglio 2016 n. 13580
Il principio di immutabilità della contestazione disciplinare riguarda unicamente i fatti materiali posti a giustificazione del successivo licenziamento.
Nel caso esaminato, la contestazione disciplinare aveva indicato come violata una determinata norma del C.C.N.L., mentre il licenziamento era stato intimato in forza di una norma diversa del medesimo contratto. Ribadendo anche in questo caso il principio per cui l’immutabilità della contestazione disciplinare riguarda unicamente il fatto materiale contestato, con tutte le circostanze che lo riguardano e non anche le norme del codice disciplinare applicabili a quel fatto, si può peraltro incorrere in un risultato poco ragionevole, perché, come si vede dal caso esaminato dalla Corte, può succedere che la norma del C.C.N.L. indicata nella contestazione comporti, in caso di violazione, una sanzione conservativa, mentre quella poi applicata in concreto preveda una sanzione espulsiva. Con buona pace del diritto di difesa dell’accusato. – Sezione: rapporto di lavoro