Corte di cassazione, sentenza 4 marzo 2019 n. 6264

4 Marzo 2019

La sterilizzazione triennale degli automatismi retributivi di cui al D.L. n. 78/2010 riguarda i dipendenti di tutti gli enti inseriti nel conto economico consolidato della P.a., anche se hanno forma privatistica.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso in esame si trattava di alcuni dirigenti dell’ANAS s.p.a., che avevano chiesto il pagamento degli scatti di anzianità per il triennio 2011-2013, sterilizzati in pretesa applicazione del D.L. n. 78/2010, che viceversa all’art. 9, 9° comma del D.L. n. 78/2010 faceva esclusivamente riferimento agli automatismi retributivi e alle progressioni automatiche degli stipendi di alcune categorie di dipendenti delle P.A. di cui al D. Lgs. n. 165/2001, fra le quali non rientrava l’ANAS (pur di proprietà al 100% dello Stato). La Corte, interpretando la norma in collegamento col 1° comma del medesimo articolo, afferma l’estensione a tutti i dipendenti delle P.A. e degli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle P.A. (tra i quali l’ANAS) della sterilizzazione dei suddetti automatismi retributivi, ove essi comportino il superamento del trattamento individuale complessivo raggiunto nel 2010, indicato appunto come insuperabile nel triennio dal comma 1 dell’art. 9.
Sezione: rapporto di lavoro