Corte di cassazione, sentenza 4 marzo 2019 n. 6264
La sterilizzazione triennale degli automatismi retributivi di cui al D.L. n. 78/2010 riguarda i dipendenti di tutti gli enti inseriti nel conto economico consolidato della P.a., anche se hanno forma privatistica.
Nel caso in esame si trattava di alcuni dirigenti dell’ANAS s.p.a., che avevano chiesto il pagamento degli scatti di anzianità per il triennio 2011-2013, sterilizzati in pretesa applicazione del D.L. n. 78/2010, che viceversa all’art. 9, 9° comma del D.L. n. 78/2010 faceva esclusivamente riferimento agli automatismi retributivi e alle progressioni automatiche degli stipendi di alcune categorie di dipendenti delle P.A. di cui al D. Lgs. n. 165/2001, fra le quali non rientrava l’ANAS (pur di proprietà al 100% dello Stato). La Corte, interpretando la norma in collegamento col 1° comma del medesimo articolo, afferma l’estensione a tutti i dipendenti delle P.A. e degli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle P.A. (tra i quali l’ANAS) della sterilizzazione dei suddetti automatismi retributivi, ove essi comportino il superamento del trattamento individuale complessivo raggiunto nel 2010, indicato appunto come insuperabile nel triennio dal comma 1 dell’art. 9.
Sezione: rapporto di lavoro